Art. 16.
(Ricorsi).

      1. La regione autonoma, nelle materie di propria competenza e con le procedure stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto e della legge regionale statutaria, richiede allo Stato:

          a) di presentare ricorso davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi;

          b) di presentare ricorso davanti al tribunale di primo grado avverso gli atti

 

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comunitari che la riguardano individualmente e direttamente;

          c) di impugnare le sentenze e le ordinanze del tribunale di primo grado davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.