1. La regione autonoma, nelle materie di propria competenza e con le procedure stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto e della legge regionale statutaria, richiede allo Stato:
a) di presentare ricorso davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi;
b) di presentare ricorso davanti al tribunale di primo grado avverso gli atti
c) di impugnare le sentenze e le ordinanze del tribunale di primo grado davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.